Antifrode r.c. auto: il Regolamento IVASS n. 59/2026 sostituisce il modello di relazione del 2012
Il 22 settembre 2026 l'IVASS ha adottato il Regolamento n. 59, che ridisegna il modello della relazione annuale sull'attività antifrode nel ramo r.c. auto. Il provvedimento abroga il Regolamento ISVAP n. 44 del 9 agosto 2012 e il Provvedimento IVASS n. 1 del 19 marzo 2013. La base di legge resta l'art. 30, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2012, n. 27, che impone a ciascuna Impresa la trasmissione annuale di una relazione sulle attività realizzate per contrastare le frodi. L'entrata in vigore è sancita al giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 9 dello stesso Regolamento.
Destinatari, termine ed esoneri
- Ambito soggettivo: Tutte le Imprese autorizzate in Italia e Imprese comunitarie ammesse a operare in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria r.c. auto.
- Termine: la relazione, approvata dall'organo amministrativo, dovrà essere trasmessa all’Istituto entro il 31 maggio di ogni anno, tramite la piattaforma INFOSTAT.
- Primo esonero: le Imprese di assicurazione autorizzate in Italia e le imprese comunitarie abilitate che nel corso dell’esercizio di riferimento abbiano gestito esclusivamente sinistri senza stipulare nuovi contratti sono esonerate dall’obbligo di invio dell’allegato 4 di cui all’art. 5.
- Secondo esonero: le Imprese che, benché autorizzate o abilitate, non abbiano esercitato il ramo nel corso dell’esercizio di riferimento sono esonerate dall’invio dei modelli di cui all’art. 5.
Il contenuto: quattro prospetti e un questionario
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, il modello di relazione si compone di quattro prospetti numerici e di un questionario.
- MANFR_S2P1 (allegato 1) — contiene dati distinti per provincia, per posizione di danno, per tipologia di gestione propria o in qualità di impresa designata e per esercizio di riferimento relativi alle seguenti tipologie di sinistri: denunciati nell’esercizio di riferimento rapportati alle unità di rischio; esposti al rischio frode; oggetto di specifico approfondimento; chiusi senza seguito per attività antifrode; per i quali sono state presentate denunce/querele; oggetto di disconoscimento (art. 5, comma 2).
- MANFR_S2P2 (allegato 2) — contiene i dati di cui sopra riferiti ai sinistri gestiti nell’ambito della CARD (art. 5, comma 3).
- MANFR_S3P1 (allegato 3) — contiene i dati aggregati sulle denunce o querele relative ai sinistri, la successiva partecipazione dell’impresa ai procedimenti e al relativo esito (art. 5, comma 4).
- MANFR_S3P2 (allegato 4) — contiene i dati aggregati sulle denunce o querele riferiti ai contratti e alla documentazione contrattuale, anche con riferimento ai contratti annullati per furto d’identità e intestazione fittizia (art. 5, comma 5).
- Questionario (allegato 5) — contiene le informazioni relative al sistema organizzativo aziendale e alle procedure, anche di natura informatica, adottati dall’impresa per prevenire e contrastare il rischio frode sia in fase di assunzione dei contratti sia di liquidazione dei sinistri (art. 5, comma 6).
Le fattispecie che entrano nella rilevazione
La Relazione di accompagnamento indica che le nuove rilevazioni riguardano fenomeni che negli ultimi anni hanno assunto crescente importanza nel mercato assicurativo, quali i furti d’identità, l’intestazione fittizia di autoveicoli e i sinistri oggetto di disconoscimento. L’art. 2 del Regolamento ne reca le definizioni, insieme a quella di sinistro pagato a propri assicurati in difformità di quanto accertato in sede CARD.
- Furto d'identità — la sottrazione illecita di dati personali di un soggetto riconducibile al reato di sostituzione di persona, di cui all’art. 494 c.p., e al reato di frode informatica, di cui all’art. 640-ter, comma 3, c.p. (art. 2, lett. g).
- Intestazione fittizia — fattispecie di intestazione o cointestazione simulata o che eluda o pregiudichi l’accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo secondo quanto stabilito all’art. 94-bis del Codice della Strada (art. 2, lett. m).
- Sinistro oggetto di disconoscimento — il sinistro per il quale una delle parti coinvolte nega l’accadimento dell’evento (art. 2, lett. y).
- Sinistro pagato a propri assicurati in difformità di quanto accertato in sede CARD — sinistro gestito e definito secondo la procedura di risarcimento diretto in assenza delle condizioni per l’applicabilità della CARD oppure, contrariamente a quanto accertato in sede CARD, in tema di responsabilità dei conducenti (art. 2, lett. z).
Analisi di impatto della regolamentazione
La Relazione di accompagnamento dà atto che, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022, non è stata effettuata l’analisi di impatto della regolamentazione, in quanto le disposizioni introdotte non comportano costi aggiuntivi per i destinatari né determinano impatti significativi sui relativi assetti organizzativi e operativi. A tale riguardo, rileva che:
- la procedura INFOSTAT è già utilizzata dalle imprese dal 2016 per la trasmissione delle segnalazioni di vigilanza Solvency II, dei bilanci d’esercizio e della modulistica regolamentare;
- i nuovi dati richiesti sono già nella disponibilità delle imprese e la loro trasmissione non comporta oneri procedurali, organizzativi o economici aggiuntivi di rilievo. In particolare, tali informazioni risultano già comunicate alla Banca Dati Sinistri con diverso livello di dettaglio o in forma disaggregata, ad eccezione dei dati relativi ai sinistri pagati a propri assicurati in difformità di quanto accertato in sede CARD, già oggetto di monitoraggio attraverso la reportistica della Stanza di Compensazione CARD;
- i dati concernenti i contratti annullati per furto d’identità o intestazione fittizia ai sensi dell’art. 94-bis del Codice della Strada sono già acquisiti dalle imprese nell’ambito dell’ordinaria attività di prevenzione e contrasto delle frodi assuntive svolta a seguito delle segnalazioni provenienti dall’Autorità giudiziaria o dall’IVASS.
L’art. 4 individua la finalità della relazione nel fornire «gli elementi informativi necessari per la valutazione dell’efficienza di processi, sistemi e persone, al fine di garantire l’adeguatezza dell’organizzazione aziendale rispetto all’obiettivo di prevenire e contrastare le frodi»; l’art. 6, comma 1, prevede che la relazione sia approvata dall’organo amministrativo. La disponibilità dei dati presso le Imprese non esaurisce quindi l’adempimento: i prospetti devono risultare coerenti fra loro e con le informazioni già comunicate alla Banca Dati Sinistri e rilevate dalla Stanza di Compensazione CARD, mentre il questionario descrive l’organizzazione antifrode in fase di assunzione e di liquidazione.
Come interviene Claim Expert
Claim Expert gestisce in outsourcing il ciclo liquidativo r.c. auto e presidia l'accertamento dei sinistri esposti al rischio frode, con tracciatura delle attività integrative disposte e dei relativi esiti, secondo il dettaglio che i prospetti MANFR richiedono per provincia e per posizione di danno.
A cura del Team Tecnico Claim Expert
Fonti
- IVASS — Regolamento IVASS n. 59 del 22 settembre 2026 — ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2026/n59/
- IVASS — Relazione al Regolamento IVASS n. 59 del 22 settembre 2026 — ivass.it (PDF allegato alla scheda del Regolamento)
- Art. 30, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con mod. in L. 24 marzo 2012, n. 27 — normattiva.it
- Art. 94-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) — normattiva.it
- Artt. 494 e 640-ter, comma 3, del codice penale — normattiva.it
- Art. 10, comma 3, Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 — ivass.it
- Regolamento ISVAP n. 44 del 9 agosto 2012 (GU n. 218 del 18 settembre 2012) e Provvedimento IVASS n. 1 del 19 marzo 2013 — ivass.it




